Permessi Legge 104 e congedo straordinario: limiti, differenze e controlli investigativi

I permessi della Legge 104 e il congedo straordinario consentono ai lavoratori di assistere una persona con disabilità grave. Hanno però requisiti, durata e modalità di utilizzo differenti, che incidono anche sulla valutazione di un eventuale abuso.

Per un’azienda, comprendere queste differenze è essenziale prima di avviare controlli. L’assenza del dipendente dall’abitazione del familiare non dimostra, da sola, un’irregolarità: occorre ricostruire il rapporto tra il beneficio utilizzato e l’assistenza effettivamente prestata.

Un’agenzia investigativa può contribuire a questa verifica attraverso accertamenti mirati e documentati, nel rispetto dei diritti del lavoratore e della persona assistita.

1. Permessi Legge 104 e congedo straordinario: differenze, durata e requisiti

art. 33 della Legge 104/1992

Cosa prevede l’art. 33 della Legge 104/1992

Disciplina principalmente le agevolazioni lavorative riconosciute alle persone con disabilità grave e ai lavoratori che le assistono. La disposizione va letta nel testo vigente, perché è stata modificata più volte nel tempo.

. Il congedo straordinario retribuito, spesso chiamato “congedo 104”, trova invece la propria disciplina nell’

art. 42 del D.Lgs. 151/2001.

Cosa prevede l’art. 42 del D.Lgs. 151/2001

Disciplina, tra gli altri istituti, il congedo straordinario retribuito riconosciuto ai lavoratori che assistono una persona con disabilità in situazione di gravità.

Il congedo può avere una durata complessiva massima di due anni, continuativi o frazionati, secondo i limiti previsti dalla legge, ed è riconosciuto a specifiche categorie di familiari secondo un determinato ordine di priorità.

Permessi 104 e congedo straordinario: quali sono le differenze?

I permessi previsti dalla Legge 104/1992 e il congedo straordinario disciplinato dal D.Lgs. 151/2001 sono due istituti distinti, entrambi finalizzati a consentire al lavoratore di assistere una persona con disabilità in situazione di gravità. Cambiano però la durata del beneficio, i requisiti richiesti, i soggetti che possono usufruirne e le modalità attraverso cui deve essere garantita l’assistenza.

I permessi Legge 104 consentono, di regola, al lavoratore avente diritto di assentarsi dal lavoro per tre giorni al mese, secondo le modalità previste dalla normativa. In determinate ipotesi il beneficio può essere fruito anche secondo modalità di frazionamento previste dalla disciplina applicabile. La loro funzione è permettere al lavoratore di conciliare l’attività professionale con le esigenze di assistenza della persona con disabilità grave, senza determinare necessariamente un’assenza prolungata dal lavoro.

Il congedo straordinario, invece, risponde a esigenze assistenziali più ampie e continuative. La normativa consente di usufruire del beneficio, nei limiti complessivi stabiliti dalla legge, per un periodo che può arrivare fino a due anni, anche in maniera frazionata. Si tratta quindi di uno strumento destinato a situazioni nelle quali l’assistenza richiede una presenza più stabile e protratta nel tempo.

Un’ulteriore differenza riguarda il requisito della convivenza con la persona assistita. Per i permessi 104 la convivenza non costituisce, in via generale, un requisito necessario. Per il congedo straordinario, invece, la convivenza assume particolare rilevanza ed è richiesta nelle ipotesi previste dalla normativa, ferme restando le eccezioni e le specifiche condizioni stabilite dalla legge.

Differenze importanti riguardano anche i beneficiari. Per i permessi 104 la normativa individua le categorie di lavoratori che possono prestare assistenza alla persona con disabilità grave. Nel congedo straordinario, invece, l’accesso al beneficio è regolato anche attraverso uno specifico ordine di priorità tra i familiari aventi diritto, che deve essere verificato sulla base della concreta situazione familiare.

Sotto il profilo economico, i permessi 104 sono permessi retribuiti secondo quanto previsto dalla normativa previdenziale. Anche il congedo straordinario prevede una tutela economica per il lavoratore attraverso un’indennità, determinata secondo i criteri stabiliti dalla legge e nei limiti del relativo massimale.

La distinzione tra i due istituti assume particolare importanza anche quando occorre valutare un possibile abuso dei permessi 104 o del congedo straordinario. Non è infatti sufficiente accertare che il lavoratore si sia allontanato dall’abitazione della persona assistita: occorre verificare, caso per caso, se la condotta osservata sia compatibile con la finalità assistenziale del beneficio utilizzato.

Per questo motivo, prima di avviare eventuali controlli investigativi sul dipendente, è essenziale individuare con precisione quale beneficio sia stato richiesto, in quali giornate sia stato utilizzato e quali siano le circostanze concrete che hanno determinato il sospetto di un utilizzo improprio.

Per i permessi, più aventi diritto possono alternarsi nell’assistenza alla stessa persona, condividendo il limite complessivo dei tre giorni mensili. Questa regola non comporta un’identica libertà di alternanza nel congedo straordinario, che mantiene una disciplina distinta. Riferimento: circolare INPS n. 39/2023, riprodotta da Certifico.

L’articolo riguarda i benefici utilizzati per assistere un’altra persona: i permessi del lavoratore con disabilità per sé stesso richiedono una valutazione differente.

2. Cosa si può fare durante i permessi 104 e quando può configurarsi un abuso

L’assistenza comprende anche attività svolte fuori dall’abitazione del familiare. Acquistare farmaci, fare la spesa per l’assistito, accompagnarlo a una visita o occuparsi di incombenze necessarie può essere coerente con la finalità del permesso.

Non esiste un obbligo generale di rimanere accanto alla persona assistita per ogni minuto della giornata. Per i permessi giornalieri, inoltre, l’assistenza non deve necessariamente coincidere integralmente con il turno di lavoro.

La Cassazione, con l’ordinanza n. 26514 dell’11 ottobre 2024, ha ribadito che l’assistenza va intesa in senso ampio e che non può essere valutata attraverso una rigida sovrapposizione tra orario lavorativo e attività di cura.

Questo non trasforma tuttavia il permesso in una giornata liberamente utilizzabile: deve restare concreto il collegamento con le esigenze della persona assistita.

L’abuso può configurarsi quando il beneficio viene impiegato per finalità estranee all’assistenza, violando la ragione per cui è riconosciuto.

Un’attività lavorativa parallela, un viaggio personale o un impegno ricreativo possono assumere rilievo quando le circostanze dimostrano che hanno sostituito l’assistenza dovuta. La valutazione deve però considerare durata, contesto e attività effettivamente svolte.

Una breve sosta o un singolo spostamento non consentono conclusioni automatiche. Anche l’assistenza prestata in altre fasce della giornata può essere decisiva: l’ordinanza n. 23185 del 12 agosto 2025 ha confermato la rilevanza dell’assistenza serale e notturna nel caso esaminato.

3. Congedo straordinario: assistenza continuativa, uscite e attività personali

Anche durante il congedo straordinario sono possibili spazi per le esigenze personali. Tuttavia, il periodo di assenza deve conservare la propria funzione di assistenza continuativa al familiare.

La Cassazione, nella sentenza n. 19580 del 19 luglio 2019, ha chiarito che occorre salvaguardare nel complesso la continuità dell’intervento assistenziale e la relazione quotidiana di cura.

Nel caso esaminato assumeva rilievo un allontanamento significativo, con soggiorno a molti chilometri dalla persona assistita.

Uscire per un’esigenza personale e assentarsi a lungo interrompendo l’assistenza sono quindi situazioni da valutare diversamente.

La presenza di altre persone disponibili ad aiutare non rende automaticamente legittimo qualsiasi allontanamento del beneficiario.

4. Il datore di lavoro può incaricare un’agenzia investigativa?

Il datore di lavoro può ricorrere a un’agenzia investigativa autorizzata per verificare condotte potenzialmente illecite connesse all’utilizzo dei permessi Legge 104 o del congedo straordinario.

Il controllo deve essere finalizzato all’accertamento del possibile abuso e deve rispettare i limiti posti dallo Statuto dei lavoratori e dalla normativa sulla protezione dei dati personali.

L’investigatore non può essere utilizzato per effettuare una generica sorveglianza sull’adempimento della normale prestazione lavorativa.

L’ordinanza della Cassazione n. 2157 del 30 gennaio 2025 ha ribadito, nel caso esaminato, la legittimità dei controlli investigativi finalizzati all’accertamento dell’uso improprio dei permessi.

5. Cosa può documentare concretamente un investigatore privato

Nell’ambito di un incarico lecito, un’agenzia investigativa può svolgere osservazioni e raccogliere documentazione pertinente, anche fotografica, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa.

L’attività investigativa può contribuire a ricostruire:

  • gli spostamenti e le permanenze nei periodi oggetto di verifica;
  • le attività osservabili e le relative circostanze;
  • eventuali condotte apparentemente incompatibili con la finalità assistenziale;
  • elementi utili a confermare oppure a ridimensionare il sospetto iniziale.

Il risultato dell’indagine deve distinguere chiaramente i fatti direttamente osservati, le informazioni documentali acquisite e gli aspetti che non è stato possibile verificare.

Ad esempio, vedere un dipendente entrare in un supermercato non permette, da solo, di stabilire per chi stia effettuando gli acquisti.

L’incarico deve essere scritto e indicare il diritto da tutelare, i fatti che giustificano l’indagine e un termine ragionevole. La raccolta dei dati deve essere proporzionata e limitata a quanto necessario.

Non sono consentiti accessi abusivi a telefoni, account o banche dati, né intrusioni illecite nella vita privata. Riferimento: Regole deontologiche del Garante per la protezione dei dati personali, articoli 8–10.

6. Quando è utile rivolgersi a un’agenzia investigativa

Una verifica professionale può essere utile quando l’azienda dispone di elementi specifici da chiarire, come segnalazioni circostanziate di attività incompatibili con l’assistenza o incongruenze concretamente documentabili.

La semplice frequenza delle assenze oppure la richiesta di permessi in prossimità del fine settimana non dimostrano, da sole, un abuso.

Prima di avviare gli accertamenti è opportuno identificare:

  • quale beneficio viene utilizzato dal dipendente;
  • le date interessate;
  • le circostanze che hanno originato il sospetto;
  • quali condotte devono essere concretamente verificate.

Per Ethix Investigazioni, il valore di una verifica risiede nella possibilità di fornire all’azienda una ricostruzione attendibile e documentata, sulla quale confrontarsi successivamente con il proprio consulente o legale.

Un’indagine correttamente impostata può anche evidenziare che gli elementi raccolti non sono sufficienti a sostenere il sospetto iniziale.

7. Relazione investigativa, licenziamento e tutela dell’azienda

La relazione investigativa non determina automaticamente il licenziamento del dipendente.

Un abuso adeguatamente provato può assumere rilevanza disciplinare fino alla giusta causa, ma devono essere valutati la gravità della condotta, le circostanze concrete, gli elementi probatori raccolti e le eventuali giustificazioni fornite dal lavoratore.

Gli elementi acquisiti attraverso l’attività investigativa devono essere esaminati con il legale dell’azienda e utilizzati nel rispetto della procedura disciplinare.

In caso di controversia, il valore probatorio degli accertamenti e la legittimità dell’eventuale provvedimento disciplinare saranno sottoposti alla valutazione del giudice. Sul tema rileva, tra le altre, la Cassazione n. 2157/2025.

Ethix Investigazioni: accertamenti su permessi 104 e congedo straordinario

Se la tua azienda deve chiarire un possibile uso improprio dei permessi Legge 104 o del congedo straordinario, puoi rivolgerti a Ethix Investigazioni a Milano per una valutazione riservata del caso.

Il primo passo consiste nell’analizzare le circostanze concrete e individuare quali accertamenti possano essere pertinenti e proporzionati alla tutela dell’azienda, nel rispetto dei diritti delle persone coinvolte.